La Manutenzione come misura di Sicurezza Antincendio: il Decreto Controlli (D.M. 1° Settembre 2021)

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La Manutenzione come misura di Sicurezza Antincendio: il Decreto Controlli (D.M. 1° Settembre 2021)

Definizione di un quadro normativo per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio: introduzione dell'obbligo di Qualificazione per i tecnici manutentori e obbligatorietà di predisporre un Registro dei Controlli dove siano annotati i controlli periodici sugli impianti antincendio.

Cerchiamo di sintetizzare ora i contenuti degli Allegati I e II del Decreto Controlli.

Allegato I

Il Decreto Controlli rende obbligatoria la figura del Manutentore di impianti antincendio, sottolineando che gli interventi di manutenzione e controllo dei sistemi di sicurezza, degli impianti e delle attrezzature devono essere eseguiti da tecnici qualificati e realizzati secondo la regola dell’arte. Per le attività di controllo degli impianti è obbligatorio tenere un Registro dei controlli aggiornato.

Anche i docenti dei corsi di formazione per tecnico manutentore qualificato devono essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e avere conoscenza di leggi e regolamenti specifici del settore ed esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della manutenzione.

Viene riportata una tabella che indica le possibili norme e specifiche tecniche di riferimento per la manutenzione ed il controllo di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio.

 Figura 2. - Tabella dell’Allegato I del D.M. 1° Settembre 2021 sulle possibili norme e specifiche tecniche (TS) per verifica, controllo e manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio.

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Allegato II

L’Allegato II è un focus sul Tecnico Manutentore Qualificato: egli deve effettuare un percorso di formazione erogato da soggetti formatori, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso di specifici requisiti.

Al termine del percorso di formazione, il tecnico manutentore qualificato deve essere sottoposto alla valutazione dei requisiti tramite:

  • l’analisi del curriculum vitae integrato da documentazioni comprovanti le attività lavorative e formative dichiarate dal candidato;
  • una prova scritta per la valutazione delle conoscenze che può consistere in una delle due opzioni seguenti: o una prova composta da almeno 20 domande a risposta multipla o una prova composta da almeno 6 domande a risposta aperta;
  • una prova pratica con simulazioni di situazioni reali operative attinenti all’attività professionale atta a valutare anche le capacità relazionali e comportamentali;
  • una prova orale.

L’esame si intende superato per il candidato che ottiene un voto non inferiore a 70/100, avendo superato ciascuna delle n. 3 prove (scritta, pratica e orale) con un punteggio non inferiore alla metà del massimo. A fronte del superamento dell’esame, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco rilascia l’attestazione di tecnico manutentore qualificato.

I Manutentori antincendio devono essere in grado di svolgere le seguenti attività (Prospetto 1):

  • controllo dei documenti, dell’integrità dei componenti e controlli strumentali e manuali;
  • manutenzione in base ai controlli effettuati tenendo conto della norma e delle procedure di sicurezza;
  • registrazione dell’intervento svolto;
  • coordinamento delle attività di manutenzione e relazione col datore di lavoro in merito alle attività svolte.

Nel Prospetto 2 si riportano in forma tabellare le conoscenze, le abilità e le competenze che deve possedere il tecnico manutentore qualificato per ciascuno dei compiti e delle attività indicate nel Prospetto 1.

I Prospetti dal 3.1 al 3.13 riportano i contenuti minimi della formazione teorica e delle esercitazioni pratiche per ciascuna tipologia di impianto, attrezzatura, sistema di sicurezza antincendio. In ciascun prospetto vengono dettagliati i contenuti della formazione teorica, quelli della formazione pratica e la durata in ore per ognuna delle due formazioni. È pertanto necessaria la frequenza di un corso presso un ente di formazione accreditato con contenuti minimi e durata pari o superiore a quanto indicato nei Prospetti 3.1 ÷ 3.13.

Ad esempio, il Prospetto 3.5 esplicita i contenuti minimi e la durata dei corsi di formazione teorico-pratica per il tecnico manutentore qualificato relativamente a Impianti di rivelazione e allarme incendio (IRAI).

I soggetti interessati alla richiesta di accertamento rivolgono istanza alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica o alla Direzione regionale competente, su modello simile a quello in uso per gli accertamenti per il personale addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro, specificando nella causale che si tratta di valutazione dei requisiti di tecnico manutentore qualificato degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio per “…specificare la qualifica che si intende acquisire fra gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio indicati nei Prospetti 3.1 ÷ 3.13.”. Possono essere inoltrate istanze per una o più tipologie di impianti.

Linea del tempo dallo scoppio incendio al regime operativo del PDS
Prospetto 3.5 dell’Allegato II del D.M. 1° Settembre 2021, relativo ai contenuti e alle ore di formazione per poter fare manutenzione sugli impianti di rivelazione ed allarme incendio

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